La decisione è contenuta in una ordinanza firmata dal commissario straordinario Raffaele Ruberto , che ha disposto l’interdizione per i tifosi ospiti , e quindi di assistere alle ultime partire del Fc Matera fino alla fine del campionato fissato per il 4 maggio. La decisione segue all’abbattimento della curva nord e della gradinata Francesco Mancini nell’ambito del progetto di ”Parco del Campo”, che sta interessando lo stadio ”Franco Salerno- XXI Settembre”. Il provvedimento è stato notificato, oltre che al Prefetto e alla Questura di Matera, a forze dell’ordine, polizia locale e alle società del Fc Matera, e delle società delle squadre di calcio in calendario per i prossimi turni di campionato. La prima è il SS , che giocherà domenica 30 al ” Franco Salerno-XXI Settembre’ , seguita dalla Virtus Francavilla, dall’U.S Angri e dall’Asd Nocerina.
IL TESTO DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE
CITTA’ DI MATERA
Matera
ORDINANZA COMMISSARIALE N°: 80/2025
Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54, CO. 4, DEL D.LGS. N.
267/00 PER L’INTERDIZIONE INGRESSO TIFOSERIA OSPITE FINO AL TERMINE DEL
CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE “H”.
Il Commissario Straordinario
LETTA la nota assunta al Prot. Gen. dell’Ente n. 0013947/2025 del 10 febbraio 2025, con la
quale il RUP del Settore Opere Pubbliche comunicava l’imminente inizio dei lavori per la
realizzazione del “Parco del Campo”, relativo alla riqualificazione dell’impianto sportivo “XXI
Settembre – Franco Salerno” e conseguente necessaria inibizione della curva nord e della
tribuna “Mancini”, con annessa palestra;
RILEVATO CHE la cennata circostanza impone la necessità, nel rispetto delle condizioni
previste dalle disposizioni normative in materia, di disporre la inibizione all’accesso delle
tifoserie avversarie, al fine di scongiurare i pericoli per l’incolumità pubblica e connessi profili
di sicurezza rinvenienti dalla presenza di aree di cantiere, disponendo una riduzione nel
numero degli spettatori che non consenta l’accesso alla struttura della tifoseria ospite;
CONSIDERATO che l’avvio dei lavori è stato posticipato al 24 febbraio 2025;
SENTITO il Settore Opere Pubbliche, che conferma l’avvenuta demolizione della curva nord
e della tribuna “distinti” e, inoltre, che dette aree sono state consegnate all’appaltatore e sono
nella sua esclusiva disponibilità, e l’utilizzabilità della sola curva sud e tribuna “d’onore”;
CONSIDERATA, pertanto, la limitata capacità dell’impianto sportivo di poter ospitare
pubblico alla luce delle norme che prescrivono le condizioni di sicurezza di cui al D.M. 18
marzo 1996, intitolato “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti
sportivi”;
ATTESO CHE dall’impianto normativo previsto in materia si evince la sussistenza di precise
caratteristiche tecniche relative alle aree destinate all’utilizzo da parte delle tifoserie, che
prescrivono una netta demarcazione tra le aree contigue riservate ai tifosi antagonisti;
RITENUTO CHE la limitata capienza, legata ai lavori in corso, e la potenziale commistione
delle tifoserie non possano garantire le condizioni minime di sicurezza, con conseguente
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rischio per la pubblica incolumità;
RITENUTO, pertanto,- di consentire, l’utilizzo dello Stadio Comunale “XXI Settembre – Franco Salerno” e
l’accesso alla sola tifoseria locale, sino al termine del campionato;- di interdire, per l’effetto, l’ingresso delle tifoserie ospiti anche in virtù dell’esiguo numero di
partite casalinghe mancanti al termine del campionato;
RITENUTI sussistenti i presupposti di cui all’art. 54 comma 4 del TUEL;
AVVISATA la Prefettura di Matera;
RAVVISATA l’urgenza di provvedere al fine di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza in
occasione della partita di calcio sopra richiamata, in programma presso il locale stadio
comunale;
DISPONE
che lo svolgimento delle partite di calcio presso lo Stadio Comunale “XXI Settembre – Franco
Salerno”, si svolgano in assenza della tifoseria ospite sino fino al termine del campionato,
previsto per il prossimo 04 maggio 2025, incluse eventuali partite di “play-off”;
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso:- ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro il termine di trenta giorni nelle forme di legge;- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (ai sensi degli
artt. 29 e 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di sessanta giorni, oppure in
alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199) entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di
notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente provvedimento.
DISPONE
che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune di
Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente;
di trasmettere la presente ordinanza a:
• Prefetto di Matera;
• Questore di Matera;
• Comando Provinciale Carabinieri di Matera;
• Comando della Polizia Locale di Matera;
• Presidente dell’F.C. Matera;
• Presidente SS Brindisi FC;
• Presidente Virtus Francavilla Calcio;
• Presidente U.S. Angri 1927;
• Presidente A.S.D. Nocerina 1910.
Matera, 25/03/2025
Il Commissario Straordinario
RAFFAELE RUBERTO
Documento di Consultazione
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
