HomeSalute & BenessereLe cure riabilitative non si interrompono.Asm obbligata dal T.A.R per bimba disabile

Le cure riabilitative non si interrompono.Asm obbligata dal T.A.R per bimba disabile

A comunicarlo con la nota che segue gli avvocati Angela Bitonti del Foro di Matera e Stefano Zacchetti del foro di Genova, che hanno ottenuto dal Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata una sentenza che obbliga l’Azienda sanitaria di Matera ha ripristinare le terapie riabilitative per una bimba disabile, che attendeva il ”diritto” alla cura da un anno.E’ un paradosso che si debba giungere alle istanze presso la Magistratura per il riconoscimento di un diritto sancito dalla Costituzione. La Asm, ricordano i legali nel comunicato, già lo scorso anno era stata condannata dal Tribunale di Matera a ripristinare le cure per un altro bambino. C’è un diritto da rispettare e non ci sono scusanti o ostacoli finanziarie per negare il diritto alla salute. Priorità al servizio sanitario pubblico nelle scelte dei governi nazionale e territoriale.

IL COMUNICATO STAMPA
Il T.A.R. Basilicata ordina all’ASM di Matera la presa in carico immediata di una minore con disabilità per le cure riabilitative
Accolta l’istanza dei genitori: il Tribunale dispone l’avvio immediato delle terapie riabilitative dopo oltre un anno di attesa.
Dopo il Tribunale di Matera che nel dicembre 2025 ordinava alla asl di Matera la ripresa delle cure riabilitative in favore di un minore affetto da disabilità , interrotte per ragioni di budget, anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con decreto cautelare emesso il 2 luglio 2026, ha accolto l’istanza proposta dai genitori di una minore disabile, ordinando all’Azienda Sanitaria Locale di Matera l’immediata presa in carico della bambina e l’avvio delle cure riabilitative già prescritte dai sanitari.
Il provvedimento impone all’ASM di assicurare senza ulteriori ritardi il trattamento di cui la minore necessità
, da erogare in forma diretta oppure, ove necessario, mediante modalità indirette, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di “estrema gravità e urgenza” e il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe dal protrarsi dell’inerzia dell’azienda sanitaria considerata la particolare delicatezza della fase evolutiva della minore e l’importanza di un intervento riabilitativo tempestivo per lo sviluppo cognitivo e relazionale.

Secondo quanto ricostruito nel ricorso, la minore attende da oltre un anno l’attivazione delle terapie riabilitative rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nonostante le prescrizioni formulate dall’Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Matera.
I genitori avevano inoltre diffidato formalmente l’Azienda Sanitaria senza ricevere alcun provvedimento espresso né l’avvio del percorso terapeutico richiesto.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ha disposto l’immediata esecuzione delle prestazioni sanitarie prescritte.
“La decisione del T.A.R. restituisce concreta effettività al diritto alla salute di una bambina che non poteva più attendere”, dichiarano gli avvocati Bitonti e Zacchetti, legali della famiglia.
“Il provvedimento afferma un principio fondamentale: le prestazioni riabilitative comprese nei LEA devono essere garantite in tempi compatibili con le esigenze cliniche del paziente, soprattutto quando si tratta di minori in età evolutiva. Ci auguriamo che l’ASM dia immediata e piena esecuzione all’ordine del Tribunale, evitando ulteriori ritardi che potrebbero compromettere il percorso terapeutico della bambina.”
La decisione, nel solco di quella del Tribunale di Matera su una questione analoga, rappresenta un significativo intervento della giustizia amministrativa a tutela del diritto alla salute e dell’effettiva fruizione delle cure riabilitative previste dal Servizio sanitario nazionale, riaffermando il principio secondo cui l’accesso alle prestazioni essenziali non può essere compromesso dall’inerzia dell’amministrazione, soprattutto quando sono coinvolti i minori.

La salute è un diritto costituzionale primario e la Repubblica la tutela come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. In questa prospettiva, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, una volta identificato il nucleo essenziale delle prestazioni dovute, esso non può essere sacrificato in modo assoluto per esigenze finanziarie.
L’amministrazione sanitaria, pur dovendo operare entro limiti di risorse, non può ignorare domande di prestazioni sanitarie incidenti sul nucleo irriducibile del diritto alla salute, né introdurre discriminazioni nell’accesso alle cure.
È dunque in questo quadro che assume particolare rilievo il provvedimento del TAR Basilicata dal quale emerge chiaramente, data l’inerzia della ASM, un problema di funzionamento dell’amministrazione sanitaria

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