L’approvazione del Bilancio di Previsione (oltre alla relativa Salvaguardia degli equilibri) e del Rendiconto, sono i due scogli da superare per una amministrazione comunale che non ha numeri certi di maggioranza. Perchè in ambedue i casi, la normativa prevede -in caso di mancata approvazione- l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale. Il primo scoglio, quello del Bilancio di previsione 2026-2028 è stato bypassato felicemente dall’anatra zoppa del Sindaco Antonio Nicoletti, grazie alla benevolenza delle opposizioni. Ora la stessa amministrazione comunale si appresta ad affrontare il secondo scoglio nel momento in cui è ritornata sotto soglia di maggioranza. Come andrà? La previsione è abbastanza semplice. Qualche movimento di quaglie pronte al salto è nell’aria, se necessario qualche assenza compiacente potrebbe capitare e via così….Nicoletti potrà continuare la sua navigazione a vista. La notizia, ovviamente, sarebbe essere smentiti. Vedremo. E allora, come da nota diffusa dal consigliere anziano Donato Braia, facente funzioni di presidente del massimo consesso cittadino oramai da quasi un anno, “il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di 1^ convocazione alle ore 16:00 di martedì 28 aprile 2026 e di 2^ convocazione alle ore 16:00 di giovedì 30 aprile 2026″ …”per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio); 2. Rendiconto della gestione 2025. Approvazione. ” Come sempre si assicura che “viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.” Come dicevamo all’inizio, l’approvazione del rendiconto di gestione nei Comuni è disciplinata dagli artt. 151 e 227 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), che ne fissano la scadenza ordinaria al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il documento, corredato dalla relazione dell’organo di revisione, viene deliberato dal Consiglio comunale per attestare la gestione finanziaria, economica e patrimoniale. Include il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, secondo gli schemi del DLgs 118/2011. Il mancato rispetto del termine comporta la procedura di scioglimento del consiglio comunale ex art. 141 del TUEL.

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