Sono 22, tra nuovi reati e aggravanti, con una serie di norme repressive, oltre a una rafforzata “licenza a delinquere” ai servizi segreti. E’ il contenuto del manifesto securitario del governo di Giorgia Meloni che oggi è stato convertito in legge dal Senato con l’ennesino voto di fiducia. Il Decreto Legge fu approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 aprile, con una sorta di “colpo di mano”, assorbendo quasi integralmente i contenuti del precedente disegno di legge “Sicurezza” della Lega che, già approvato dalla Camera, era rimasto bloccato al Senato per un problema di coperture. Un blitz per portare a casa un provvedimento bandiera della destra che opera una pericolo stretta all’esercizio di legittime manifestazioni di dissenso che sono il sale della democrazia. Un emblema di populismo penale (che anima questo governo) con cui ogni questione politica e sociale va risolta con la repressione, e dunque con il carcere. Non a caso l’associazione Antigone, l’aveva bollato come “il più grande e pericoloso attacco alla libertà di protesta nella storia repubblicana.” Mentre per il ministro dell’interno Matteo Piantedosi trattasi di un “provvedimento strategico” che valorizza “il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine” e contiene “misure decisive per la sicurezza”. Ma ecco a seguire una sintesi delle novità introdotte da questo testo. Blocco stradale: Da semplice illecito amministrativo (punito con una multa da mille a quattromila euro) ora è diventato un reato (previsto il carcere da sei mesi a due anni per chi “impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata ostruendo la stessa con il proprio corpo, se il fatto è commesso da più persone riunite”). Cannabis light: adesso la cannabis “light” (cioè priva di principio attivo stupefacente) è equiparata a quella con effetti psicotropi, vietando “l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna” delle sue infiorescenze. Occupazioni di immobili: L’articolo 10 introduce il nuovo reato di “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, punito con la reclusione da due a sette anni. Ma nel codice penale già sono contenute altre tre fattispecie di reato che puniscono queste condotte: l’“Invasione di terreni o edifici” (pena massima tre anni), l’“Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica” (pena massima sei anni) e la “Turbativa violenta del possesso di cose immobili” (pena massima due anni). Scudo ai servizi – L’articolo 31 riguarda il “potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza”, cioè dell’intelligence, con cui sono depenalizzate o meglio “scriminate”, anche nuove attività svolte sotto copertura, che consentirà agli agenti infiltrati non più solo di partecipare ad associazioni terroristico-eversive, ma persino di dirigere e organizzarle senza risponderne penalmente. Un salvacondotto che i familiari delle vittime delle stragi hanno definito una “licenza criminale“, ricordando il ruolo ricoperto da frange dei servizi nelle pagine più oscure della nostra storia nazionale.

Il provvedimento aveva sollevato già numerose critiche (sia di merito che di metodo) da parte di ong, organismi internazionali e persone esperte di diritto costituzionale. Lo scorso aprile cinque relatori speciali delle Nazioni Unite – Gina Romero, Ben Saul, Irene Khan, Mary Lawlor e Gehad Madi – hanno espresso “profonda preoccupazione” nei confronti del provvedimento, definendolo non conforme agli obblighi internazionali “in materia di diritti umani, tra cui la tutela del diritto alla libertà di movimento, alla privacy, a un giusto processo e alla libertà, nonché la protezione contro la detenzione arbitraria”. Per i relatori, i reati contro i blocchi stradali e la punibilità della resistenza passiva “limitano eccessivamente la libertà di riunione pacifica e potrebbero portare a sanzioni sproporzionate e ingiustificate”. Anche il reato di rivolta carceraria rappresenta una “restrizione inutile e sproporzionata del diritto alla protesta pacifica dei detenuti”, che tra l’altro rischia di vanificare “il raggiungimento degli obiettivi legittimi di garantire la sicurezza e i processi di reinserimento”. Già nel dicembre del 2024, gli stessi, si dicevano preoccupati per la potenziale limitazione della libertà di riunione e a gennaio del 2025 altri due relatori speciali avevano criticato il reato di occupazione arbitraria, sostenendo che può andare a colpire le “occupazioni di necessità” dettate dalla povertà. Critiche simili sono arrivate anche dall’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’OSCE, secondo il quale molte disposizioni “possono potenzialmente minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto”. Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha evidenziato il rischio di un’applicazione “arbitraria e sproporzionata” di alcune previsioni contenute nel decreto, che restringerebbero troppo il diritto di protestare pacificamente. In un appello sottoscritto da oltre 250 costituzionalisti compare la forte denuncia a “una serie di gravissimi profili di incostituzionalità”, a partire dalla scelta di adottare un decreto-legge senza che vi fossero i presupposti di necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione. Oltre a rilevare una “torsione securitaria”, dalla “limitazione del dissenso” e dall’“accento posto prevalentemente sull’autorità e sulla repressione piuttosto che sulla libertà e sui diritti” che è esemplificativa di un “disegno complessivo che tradisce un’impostazione autoritaria, illiberale e antidemocratica, non episodica od occasionale ma mirante a farsi sistema, a governare con la paura invece di governare la paura”. Infine, anche l’Unione delle camere penali italiane aveva scritto che l’entrata in vigore del decreto “non farà altro che aumentare la popolazione carceraria”, con il “definitivo collasso di strutture oramai allo stremo”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.